Lo scorso 12 aprile il Ministero della Salute ha elaborato la Circolare n. 15127 che fornisce alcune utili indicazioni operative per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia Covid-19 e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.
Qui di seguito si riportano in breve le disposizioni in essa contenute, con riferimento alle diverse ipotesi che si possono verificare:
A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
Per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica al fine di verificare l’idoneità alla mansione indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
B) Lavoratori positivi sintomatici
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Ai fini del reintegro, il lavoratore invia al datore di lavoro per il tramite del medico competente la certificazione di avvenuta negativizzazione.
C) Lavoratori positivi asintomatici
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Ai fini del reintegro, il lavoratore invia al datore di lavoro per il tramite del medico competente la certificazione di avvenuta negativizzazione.
Importante: i lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non hanno obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.
D) Lavoratori positivi a lungo termine
Ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente.
Importante: il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
E) Lavoratore contatto stretto asintomatico
Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per la riammissione in servizio il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico verrà trasmesso al datore di lavoro.
Scarica la circolare da qui.