Negli ultimi recentissimi anni ci sono stati molti cambiamenti nella prevenzione incendi. Cambiamenti dovuti all’abrogazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”) ed alla entrata in vigore dei tre decreti ministeriali del settembre 2021, denominati, per esigenza di semplificazione, “decreto Controlli” (per la manutenzione di impianti e attrezzature), “decreto Gestione Sicurezza Antincendio” (per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza) e “decreto Minicodice” (sui criteri generali di progettazione). La scelta di suddividere la materia in tre decreti distinti è probabilmente legata ad un’esigenza di facilità di consultazione per gli addetti ai lavori.
Il DM 2 settembre 2021 ha portato non solo diverse novità e obblighi in merito alla gestione della sicurezza antincendio, ma ha introdotto anche significative modifiche alla formazione degli addetti antincendio, sia nei programmi e sia nell’articolazione dei moduli formativi.
Ruolo chiave nel nuovo assetto normativo giocano la valutazione dei rischi e la formazione pertanto è intuitiva l’importanza che, all’interno delle aziende, ricoprono i consulenti antincendio che si devono occupare della progettazione e di tutte le procedure per gestire l’antincendio sia nel normale esercizio dell’attività sia durante le emergenze. In tutte le attività lavorative vanno definite, infatti, le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, le misure precauzionali di esercizio, i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, i criteri per la gestione delle emergenze e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, fra i quali, i requisiti del personale addetto e la relativa formazione.
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