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DVR o DUVRI?

DVR o DUVRI?

Nel gergo comune può capitare di confondere o mal utilizzare due sigle, abbastanza simili ed entrambe riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che sono DVR e DUVRI.

Per sgomberare il campo a qualsiasi dubbio ricordiamo che, qualora in uno stesso luogo operino più lavoratori, dipendenti da diversi datori di lavoro, ciascuno di questi, anche se subappaltatori, è tenuto all’elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi degli artt. 28 e 29 de D. Lgs. n. 81/2008, mentre il solo datore di lavoro committente è tenuto altresì alla redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Il principio sotteso alla normativa che disciplina il DUVRI è che ogni datore di lavoro, pur se subappaltatore, ha l’obbligo di osservare le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e, quindi, deve adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro “tutti” i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, anche quando questi siano dovuti alle “interferenze” con l’attività di altre imprese, ed anche quando l’organizzazione del luogo di lavoro resta sottoposta ai poteri direttivi dell’appaltatore o del committente.

La redazione del DUVRI è frutto di un delicato lavoro di coordinamento e di cooperazione tra le varie ditte che svolgono attività in compresenza; rappresenta una valutazione globale ed univoca di tutti i rischi, che, pur gravando sul datore di lavoro committente, non esonera gli altri datori di lavoro dall’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie.

Negli ambienti di lavoro non bisogna mai sottovalutare i rischi interferenziali ma è necessario ed opportuno occuparsi di essi al pari dei rischi specifici dell’attività lavorativa svolta.

Per informazioni e consulenza potete contattarci tramite il modulo o via telefono.