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La nuova versione del protocollo condiviso per l’emergenza COVID-19

La nuova versione del protocollo condiviso per l’emergenza COVID-19

Lo scorso 06 aprile 2021 è stata sottoscritta una nuova versione del protocollo condiviso per le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Tale revisione si è resa necessaria considerato che è trascorso quasi un anno dalla elaborazione del protocollo precedente.

Si segnalano i punti chiave del Protocollo aggiornato, che comunque si allega alla presente mail.

Nel protocollo si raccomanda:

  • il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati;
  • che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile;
  • che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
  • che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro.

Il protocollo ritiene inoltre opportuno:

  • in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • assicurare (fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro) che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale;
  • Nel punto 6 del Protocollo condiviso si indica che “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021”;
  • Per ciò che riguarda le trasferte di lavoro si indica che “è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”;
  • Relativamente alla riammissione al lavoro dopo il contagio: “i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico”;
  • E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro. I lavoratori, per il periodo transitorio, possono essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni;
  • Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati;
  • Dove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita dai locali aziendali;
  • Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero necessarie ed urgenti, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e garantiti distanziamento interpersonale, mascherina chirurgica (o dispositivi di protezione individuale di livello superiore) e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.