La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR (Documento di valutazione dei rischi) sappiamo bene che rappresenta l’adempimento più importante che è posto in carico al datore di lavoro: addirittura il mancato svolgimento di tale attività può comportare sanzioni penali e la sospensione dell’attività. Non dobbiamo però dimenticarci che il DVR non è un documento statico, non si tratta di un adempimento meramente formale ma deve descrivere precisamente l’intero ciclo produttivo con tutti i rischi ad esso connessi e le relative misure da intraprendere. E’ evidente quindi che la valutazione dei rischi deve essere periodicamente aggiornata e la legge elenca anche i casi in cui tale aggiornamento è obbligatorio:
- modifiche del processo produttivo e/o della organizzazione, che siano significative per la salute e la sicurezza dei lavoratori
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
- a seguito di infortuni significativi
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità
E’ sufficiente che ricorra una delle situazioni sopra elencate, per far scattare l’obbligo di aggiornamento.
Inoltre la legge prevede che la valutazione dei rischi fisici (ad esempio rumore, vibrazioni, microclima, luminosità) vada comunque ripetuta con cadenza quadriennale e di conseguenza anche il DVR va aggiornato alla luce delle nuove valutazioni.
Per qualsiasi dubbio circa la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi della tua azienda, non esitare a contattarci